Gentile Collega ti ricordiamo che la PEC (posta elettronica certificata) è obbligatoria dal lontano 2009, dove con il comma 7 dell’art. 16 della Legge 2/2009 si sanciva l’obbligo a tutti i professionisti di comunicare al proprio Ordine un indirizzo di posta elettronica certificata. Se non si comunica la PEC quindi il proprio domicilio domicilio digitale si rischia la sospensione dall’Ordine, così come previsto dalla legge.

Richiede la PEC gratuitamente compilando il seguende modulo: Modulo Richiesta Gratuita PEC

A cosa serve la PEC (Posta elettronica certifica)?

Rispetto alla posta elettronica tradizionale garantisce l’invio e la ricezione delle e-mail al destinatario: ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell’orario esatto di spedizione (DPR 11 Febbraio 2005 n.68);
Garantisce la certezza del contenuto, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, non rendendo possibile nessun tipo di modifica nè al messaggio nè agli eventuali allegati.
Garantisce, in caso di contenzioso, l’opponibilità a terzi del messaggio: Il termine “Certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
Riferimenti normativi:

La PEC è obbligatoria per gli infermieri come stabilito nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in particolare al comma 7 dell’art. 16. Anche Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazione), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ribadisce l’obbligo per i professionisti. Inadempimento del succitato obbligo prevede la sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale.